Due anni da guardare
Le regole del forfettario non guardano tutte lo stesso anno. Alcune si verificano sull'anno prima: gli incassi, i redditi da lavoro dipendente, le spese per il personale. Chi li ha superati non è forfettario nell'anno dopo, nemmeno per un giorno. Altre guardano l'anno stesso: le partecipazioni in società di persone, il controllo di una srl, la residenza, i regimi speciali IVA. Se ci sono già il 1° gennaio, il regime non spetta per quell'anno: per questo una quota in una snc va ceduta entro il 31 dicembre dell'anno prima.
Se invece arrivano durante l'anno, il regime non cade subito: resta fino al 31 dicembre, le fatture emesse sono a posto, e si esce dal 1° gennaio dopo. Lo dice il comma 71, e la circolare 9/E/2019 lo ripete: non è prevista la cessazione in corso d'anno. Chi riceve una quota per eredità o donazione e la cede entro il 31 dicembre non esce affatto.
Anche la prevalenza dei ricavi verso un datore di lavoro opera dall'anno dopo, perché si verifica a fine anno. Sono i casi del verdetto «sì, ma dall'anno prossimo no».